Per avere in locazione un alloggio di edilizia sociale occorre partecipare al bando di concorso
CHI ASSEGNA GLI ALLOGGI
Il bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale è emesso dal Comune e ne viene data notizia mediante affissione: nell'albo pretorio e nelle sedi di decentramento del Comune o dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando, nella sede di ATC in luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico, con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e con avviso presso i Consolati.
REQUISITI NECESSARI
Per partecipare al bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale è necessario essere in possesso di una serie di requisiti (recentemente modificati dalla Legge regionale n. 2 del 27 febbraio 2024), tra cui, a titolo esemplificativo:
- essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell' articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all'AIRE (Anagrafe italiana residenti all’estero);
- i componenti del nucleo richiedente non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio situato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare (ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975), salvo che l’alloggio stesso non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, o sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo in caso di separazione consensuale, o alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto;
- non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;
- non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- essere in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e di un patrimonio mobiliare non superiori ai limiti stabiliti dal regolamento attuativo approvato dal Consiglio Regionale
DOVE TROVARE IL MODULO
Nelle sedi di decentramento del Comune o dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando, ed in tutti i luoghi indicati nel bando stesso.
DOVE PRESENTARE IL MODULO
Il modulo per partecipare al bando di assegnazione può essere consegnato presso uno dei centri di raccolta indicati nel bando di assegnazione stesso.
CHI FA LE GRADUATORIE
Tutte le domande raccolte sono trasmesse dal Comune che ha emesso il bando alla Commissione Assegnazione Alloggi, organo autonomo di nomina regionale, affinché questa provveda alla formazione della graduatoria provvisoria. Suddetta graduatoria è pubblicata nell'albo pretorio dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando nonché nella sede dell'ATC in luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico.
RICORSI
Chi ha presentato la domanda può ricorrere, contro il punteggio che gli è stato attribuito nella graduatoria provvisoria, entro 30 giorni dall'emissione della graduatoria stessa. Tutti i ricorsi sono esaminati e valutati dalla Commissione Assegnazione Alloggi. Esaurito l'esame dei ricorsi viene effettuato un sorteggio tra i concorrenti che hanno ottenuto lo stesso punteggio. La graduatoria, così ottenuta, diventa definitiva ed è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria.
CHI EFFETTUA LE ASSEGNAZIONI
Le assegnazioni degli alloggi, in applicazione della L.R. 3/2010, sono effettuate esclusivamente dai Comuni secondo l'ordine dato dalla graduatoria definitiva.
AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA
Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria definitiva e l'emissione del successivo bando di concorso il comune ha facoltà di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione dell'ultimo bando di concorso.
DOCUMENTI NECESSARI
I dati richiesti si possono autocertificare in applicazione del D.P.R.445 del 28/12/2000. La condizione dell'invalidità deve essere documentata.
Per la definizione della pratica è necessario conoscere la certificazione ISEE rilasciata dai CAF.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
per cittadini europei ed extraeuropei
Nel 2018 sono state approvate alcune modifiche alla Legge Regionale 3/2010 che riguarda l’edilizia sociale. In particolare è stato stabilito che, per ottenere l’assegnazione di un alloggio edilizia sociale e per non perderne i requisiti, i componenti del nucleo famigliare non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, di un alloggio in qualsiasi comune del territorio nazionale e all'estero che sia adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo le definizioni normative esistenti. A seguito della parziale modifica della circolare n.81/2019 della Regione Piemonte, diversamente da quanto stabilito e comunicato in precedenza, anche i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea possono documentare l’assenza di proprietà immobiliari in Italia o all'estero tramite autocertificazione. Pertanto non è più necessaria l’apposita attestazione rilasciata dalle autorità competenti dello Stato estero.
DOVE AVERE INFORMAZIONI
Per informazioni più dettagliate ci si può rivolgere all'Ufficio Casa del proprio Comune di residenza.