L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro:
- 30 giorni dall'istanza, fatte salve eventuali interruzione dei termini conseguenti alla richiesta di documentazione integrativa;
- 15 giorni dall'istanza per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, fatte salve eventuali interruzione dei termini conseguenti alla richiesta di documentazione integrativa.
Il termine, ove ricorrano giustificati motivi, può essere prorogato una volta sola. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Si precisa che una richiesta di autorizzazione NON predisposta sul modello di ATC e/o mancante degli allegati è da intendersi incompleta e irregolare, e pertanto, priva di alcuna efficacia.
Le condizioni di accesso al subappalto sono individuate dall’art 105 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice Appalti).
I requisiti di qualificazione per gli esecutori dei lavori sono disciplinati agli art. 60 e ss. del DPR n. 207/2010.
I concorrenti all'atto dell'offerta, o l'affidatario nel caso di varianti in corso di esecuzione, devono aver indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare. In mancanza di detta indicazione non è possibile autorizzare il subappalto.
Le lavorazioni subappaltabili sono stabilite a norma dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 49 del D.L. 77/2021, convertito con Legge 108/2021, nei documenti di gara.
Si segnala di dedicare particolare attenzione al comma 13 dell’art. 105 D.Lgs 50/2016: “13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.”
In caso di inadempienza contributiva del subappaltatore, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza risultante dal DURC.
L’Operatore Economico deve presentare i seguenti documenti completamente compilati e sottoscritti in forma digitale:
FASE DI AUTORIZZAZIONE
- Richiesta di autorizzazione subappalto Scarica documento
- Contratto di subappalto Scarica documento ovvero di cottimo Scarica documento, comprensivo della Comunicazione tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 13 agosto 2010 n. 136
- Allegato D al Capitolato speciale d’appalto: Tabella 1 - “VERIFICA MANODOPERA E SICUREZZA APPLICATI AL SUBAPPALTATORE" Scarica documento
- All’interno del documento sono proposti tre diversi tipi di tabella in funzione della tipologia dell’appalto
Sub. 1
- foglio ‘CORPO o MISURA con computo’ Sub. 2
- foglio ‘ELENCO PREZZI no computo’ Sub. 3
- foglio ‘SERVIZI’
- Comunicazione D.Lgs 50/2016, art. 105 comma 13 - pagamento subappaltatore Scarica documento
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà Amministrativa Scarica documento
- Accettazione e presa visione politica di prevenzione della corruzione Scarica documento
FASE DURANTE ESECUZIONE
Ad emissione di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori - SAL - e del Conto Finale
PAGAMENTO DEL SUBAPPALTATORE DA PARTE DELL’APPALTATORE
Dopo il pagamento di ogni SAL:
- Fattura quietanzata e comprova rispetto tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 13 agosto 2010 n. 136 Saldo Lavori (la mancata presentazione pregiudica il pagamento del saldo e lo svincolo delle cauzioni all’appaltatore):
- Fattura quietanzata e comprova rispetto tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 13 agosto 2010 n. 136