Accesso civico generalizzato o Foia (Freedom of Information Act)

Regolamento modificato con delibera n. 37/2023 del 24 maggio 2023


COS'E'?

L'accesso civico generalizzato (FOIA) è il diritto di chiunque di accedere ad atti e dati detenuti da ATC e non soggetti a obbligo di pubblicazione sul sito di ATC. Obiettivo dell'accesso civico generalizzato è quello di promuovere un controllo diffuso delle funzioni istituzionali e delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico così come indicato nel D. Lgs. 97/2016 e s.m.i. 


CHI PUO' PRESENTARE RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO?

Chiunque: cittadini, associazioni, studiosi e ricercatori, giornalisti. Non occorre essere titolari di un interesse legittimo. Attenzione: le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione per cui si chiede l'accesso


COME PRESENTARE LA RICHIESTA?

Per facilitare il compito al cittadino è stato predisposto un modulo per formulare la richiesta in modo circostanziato. Il modulo compilato si può consegnare: 

  • di persona direttamente all'Ufficio Protocollo;
  • via e mail all'indirizzo protocollo@atc.torino.it
  •  via fax al numero 011.3130425
  • via posta certificata all'indirizzo atc@pec.atc.torino.it  (solo da posta certificata)
  •  via posta ordinaria all'indirizzo ATC corso Dante 14 10134 TORINO

 

Ricordarsi di allegare fotocopia di un documento di identità e di firmare la richiesta


QUANTO COSTA?

La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali. La tabella dei costi di riproduzione che si può reperire sul sito di ATC a questo link


QUANDO ARRIVA LA RISPOSTA?

L'Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici di ATC per esprimersi. Si avvisa inoltre che, in presenza di opposizione da parte dei controinteressati, i documenti per i quali è richiesto l'accesso potranno essere forniti decorsi almeno 15 giorni dalla ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione di ATC di approvazione dell'accesso


E SE ATC NON RISPONDE O RIFIUTA L'ACCESSO?

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza, che decide entro il termine di 20 giorni. In alternativa può proporre ricorso al TAR entro 30 giorni o al Difensore Civico Regionale, che si pronuncia 30 giorni (anche avverso la decisione al Responsabile della trasparenza a seguito di riesame). Cosa è il registro degli accessi? Il registro degli accessi è uno strumento utile al miglioramento della trasparenza e al monitoraggio dell'attività e delle tipologie di accesso in particolare è utile per:

  • semplificare la gestione delle richieste
  • favorire l'armonizzazione delle decisioni su richieste simili
  • agevolare i cittadini nella consultazione delle richieste
  • monitorare l'andamento delle richieste e lo stato delle richieste nonché la pubblicazione dei documenti richiesti

N.B. questa è una pagina esemplificativa.

Per eventuali approfondimenti leggere il regolamento completo con tutte le norme di riferimento (in pubblicazione) o le linee guida dell'Anac reperibile a questo link e o la Circolare della Funzione pubblica n.2/2017 reperibile a questo link

Per eventuali approfondimenti leggere il regolamento completo.

Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza:

dott. Francesco Sorbara anticorruzione@atc.torino.it


INFO  

URP ATC

  1. "accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)": la facoltà di chiunque a chiedere copia di dati o di documenti prodotti e detenuti dall’Amministrazione senza restrizioni se non quelle indicate nelle norme. Non è necessaria motivazione ai fini dell’accesso. (art. 5 co.2 d.lgs. n. 33/2013 d.lgs. n. 97/2016);
  2. "accesso civico o trasparenza": riguarda esclusivamente le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito di cui il cittadino può chiedere la pubblicazione, se omessa (art. 5 co. 1 d.lgs. n. 33/2013 d.lgs. n. 97/2016);
  3. "accesso agli atti": il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.);
  4. "interessati": tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso;
  5. "controinteressati": tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
  6. "responsabile del procedimento": dove non espressamente citato, il dirigente del servizio afferente al settore competente o, in sua assenza, un suo delegato;
  7. "documento amministrativo": ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
  8. "pubblica amministrazione": tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alle loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario;
  9. "richiesta informale": la richiesta formulata verbalmente;
  10. "richiesta formale": la richiesta scritta con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto sia presentata;
  11. "riesame": la richiesta di nuova valutazione di un procedimento a cui è stato fornita una risposta negativa. Si presenta alla stessa amministrazione che ha emanato il procedimento;
  12. "ricorso": la richiesta motivata a un'autorità amministrativa o giurisdizionale per ottenere l'annullamento, la revoca o la riforma di un atto ritenuto lesivo dei propri diritti;
  13. "registro degli accessi": l’elenco delle richieste di accesso con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione. Il registro viene pubblicato e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale.

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