COS'E'?
Il "diritto di accesso agli atti amministrativi o documentale" è il diritto degli interessati a prendere visione e ottenere una o più copie di documenti amministrativi prodotti da ATC.
CHI PUO'CHIEDERE L'ACCESSO AGLI ATTI?
Può chiedere l’accesso chiunque abbia un interesse legittimo e quindi il diretto interessato a cui è rivolto l’atto – oppure un suo delegato (modulo delega) – oppure chi in qualche modo subisce gli effetti dell’atto o anche i rappresentanti dei cittadini e i portatori di interessi diffusi, per esempio le associazioni, i sindacati ecc.
COME PRESENTARE LA RICHIESTA?
Si può presentare una richiesta tramite lettera (in carta libera) oppure tramite e-mail o pec o fax specificando nell'oggetto "accesso agli atti"
Indipendentemente dal modo in cui si presenta la richiesta d’accesso (e mail, pec, lettera, fax) occorre inserire i seguenti dati:
- dati anagrafici del richiedente;
- recapiti telefonici, e-mail, etc. del richiedente;
- qualifica del richiedente rispetto all’esercizio del diritto di accesso;
- fotocopia del documento d’identità;
- fotocopia di eventuale delega o procura;
- gli atti o i documenti, di cui si chiede la visione o la riproduzione, specificandone con chiarezza gli elementi identificativi;
- la motivazione, costituita dall’interesse diretto, concreto e attuale legittimante la richiesta, in sintesi l'interesse legittimo;
- il servizio responsabile del procedimento, se noto.
e non bisogna dimenticare la firma!
Per facilitare i cittadini, ATC ha predisposto un modulo che si può presentare:
- di persona direttamente all'Ufficio Protocollo;
- via e mail all’indirizzo protocollo@atc.torino.it
- via fax al numero 011.3130425
- via posta certificata all’indirizzo atc@pec.atc.torino.it
- via posta ordinaria all'indirizzo ATC corso Dante 14, 10134 Torino;
- via e mail all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, se noto al richiedente.
Questa modalità di richiesta viene definita "formale".
QUALE DIFFERENZA C'E' TRA L'ACCESSO FORMALE E L'ACCESSO INFORMALE?
L’accesso informale è quello che permette di soddisfare la richiesta immediatamente, magari perché il documento è a portata di mano e non ci sono problemi (controinteressati, privacy o altro) a mostrarlo al richiedente. Se però il funzionario non ritiene possibile soddisfare immediatamente la richiesta, sarà lui stesso a invitare il richiedente a presentare una domanda scritta: a questo punto accesso diventa formale.
QUANTO COSTA LA RIPRODUZIONE DEI DOCUMENTI?
Il costo di riproduzione dipende dal tipo di documento, il cui elenco è riportato nella tabella dei costi. Tuttavia alla spesa per la riproduzione occorre aggiungere il costo di ricerca e di istruzione pratica, cioè il tempo necessario per individuare il documento o i documenti richiesti, che potrebbero essere conservati in diversi uffici, allungando i tempi di ricerca. Può succedere anche che nella richiesta non siano stati specificati bene i documenti che si desidera visionare, quindi è necessario telefonare al richiedente per ottenere ulteriori spiegazioni e individuare correttamente i documenti senza fare fotocopie inutili. Infine, una volta istruita la pratica, bisogna fare i conteggi, preparare una lettera per la consegna e invitare l’utente a pagare la cifra stabilita. L’utente dovrà versare la cifra stabilita e indicare gli estremi del pagamento. Solo a questo punto, una volta terminate tutte queste operazioni, il richiedente potrà ritirare la documentazione richiesta. Se poi il documento richiesto si trova nell’archivio di deposito (succede nel caso di procedimenti molto vecchi) il costo sale poiché per ricercarlo tra migliaia di fascicoli è necessaria la presenza di un archivista abilitato.
A conti fatti il costo di ricerca e istruzione pratica può variare da 5 a 75 euro. Indicativamente più è vecchio il documento e più la ricerca costa. Perciò conviene preservare con molta attenzione tutti i documenti (bollette, lettere, contratti, ecc.) che ATC invia agli inquilini perché richiederne copia potrebbe costare molto caro.
E' POSSIBILE VISIONARE I DOCUMENTI RICHIESTI SENZA RIPRODURLI?
Sì, è possibile semplicemente visionarli: se si tratta di un accesso informale non costa nulla, se invece si tratta di un accesso formale, occorre pagare le spese di ricerca e di istruzione pratica. Una volta individuati i documenti richiesti, è anche possibile visionarli e fotografarli con un telefono, un tablet o una macchina fotografica o anche scrivere una breve sintesi, a patto che questo lavoro non duri ore e ore, (cioè senza ulteriore aggravio per l’amministrazione), così si risparmia sui costi di riproduzione.
QUANDO ARRIVA LA RISPOSTA?
ATC ha tempo 30 giorni per fornire una risposta. Se è positiva vuol dire che i documenti saranno consegnati al richiedente, dopo il pagamento delle spese di ricerca e istruzione pratica ed eventualmente di riproduzione (accoglimento della richiesta). Ma Atc può negare l’accesso (diniego) o rimandarlo (differimento), ma deve fornire una motivazione al diniego o al differimento.
E SE ATC NON RISPONDE?
Trascorsi i 30 giorni senza alcuna risposta si può ricorrere al difensore Civico Regionale vedi info http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/difensore-civico/chi-e che stabilirà cosa fare.
SI PUO' RICHIEDERE QUALSIASI DOCUMENTO AMMINISTRATIVO?
Si può richiedere qualsiasi documento prodotto da ATC, salvo quelli esclusi per legge o per motivazioni particolari che sono elencati nel regolamento alla voce "Casi di esclusione" oppure quelli non più in possesso dell’Agenzia perché prescritti.
PER ESAMINARE UN DOCUMENTO AMMINISTRATIVO, E' SEMPRE NECESSARIO ESERVITARE IL DIRITTO DI ACCESSO?
No, i documenti per i quali è previsto l’obbligo di pubblicazione sul sito web dell’ente sono visionabili e scaricabili dal sito di ATC alla voce "Amministrazione Trasparente" ed eventualmente scaricarli. Questa possibilità viene definita Accesso civico.
Per altri documenti di contenuto generale non soggetti a obbligo di pubblicazione è possibile esercitare l'Accesso civico generalizzato noto anche come Foia (Freedom of Information Act).
N.B. Questa è una pagina esemplificativa. Per eventuali approfondimenti leggere il regolamento completo.