L'ospitalità temporanea

(riferimento art. 25 L.R. 3/2010 e art. 16 del Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale).

COS' È L'OSPITALITA' TEMPORANEA

Quando l'assegnatario vuole ospitare una persona all'interno dell' alloggio deve prima presentare specifica richiesta di ospitalità temporanea ad ATC.


CHI PUO' CHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'OSPITALITA' TEMPORANEA

La richiesta dell'autorizzazione all'ospitalità temporanea può essere presentata solo dall'assegnatario e deve essere sottoscritta anche dall’ospite.

SOVRAFFOLLAMENTO NELL’ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE

La richiesta di autorizzazione all’ospitalità temporanea non può essere accolta se l’ingresso dell’ospite/degli ospiti crea una situazione di sovraffollamento rispetto alle dimensioni dell’alloggio. Per verificare se le dimensioni dell’alloggio consentono di ottenere l’autorizzazione all’ingresso di nuovi componenti all’interno del nucleo familiare occorre consultare la seguente tabella (estrapolata del decreto del Ministero della Sanità del 05/07/1975) che stabilisce il numero massimo di abitanti per alloggio alla luce della sua grandezza, espressa in metri quadrati. Si ricorda, in ogni caso, che l’eventuale sovraffollamento dovuto alla presenza di ospiti non consente di chiedere un cambio per un alloggio più grande. 

NUMERO PERSONE

MQ MINIMI

2

28

3

42

4

56

5

66

6

76

7

86

8

96

9

106

10

116

11

126

12

136

13

146


QUANDO E PER QUALI MOTIVI CHIEDERE L'OSPITALITA' TEMPORANEA

La legge regionale 3/2010 ed il relativo regolamento regionale attuativo prevedono che l'ospitalità temporanea venga autorizzata, sempre che l'ingresso non comporti la perdita di un qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, a persone legate all'assegnatario da vincoli di parentela o di convivenza more uxorio o per i seguenti motivi: salute (obbligatoria documentazione), studio, lavoro o di pena. L'ospitalità non viene concessa da A.T.C. nel caso in cui l'ingresso dell'ospite comporti la perdita di uno o qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza.


OSPITALITA' TRIMESTRALE

E' prevista la possibilità di richiedere, per le stesse motivazioni prima descritte, da parte dell'assegnatario un'ospitalità breve per un periodo massimo di 3 mesi, con la conseguente revisione dei canoni. Può essere autorizzata in caso che la stessa comporti la perdita di uno o più dei requisiti di permanenza, proprio perché è particolarmente breve.


OSPITALITA' PER PERSONE CHE OFFRONO ASSISTENZA

Per persone che prestano assistenza, purché assunte con regolare contratto individuale di lavoro subordinato, deve essere richiesta l'autorizzazione ad A.T.C. Tale ospitalità è concessa senza limiti di tempo. Le persone ospitate non sono considerate nel numero dei componenti del nucleo. Il loro ISEE non concorre nella verifica dei requisiti di permanenza del nucleo e le stesse non hanno diritto a diventare componenti stabili del nucleo ed a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio. Per tale tipologia di ospitalità non devono essere presentati gli allegati A e B.


PER QUANTO VIENE CONCESSA L'OSPITALITA'?

L'ospitalità temporanea viene concessa da A.T.C. per un periodo di un anno. Nel caso in cui l'ospite, al termine di tale periodo, non risulti residente da almeno un anno nella famiglia anagrafica dell'assegnatario, la richiesta può essere rinnovata.


VARIAZIONE DEL CANONE

La presenza nel nucleo familiare di un ospite temporaneo autorizzato comporta la revisione del canone di locazione: se l'ospite ha un reddito, questo viene sommato a quello del nucleo familiare. Il nuovo canone viene quindi calcolato sulla base del reddito totale del nucleo familiare "allargato".


L'OSPITE NON ACQUISISCE DIRITTI

L'ospite temporaneo non acquisisce mai il diritto ad avere il cambio dell'intestazione del contratto di locazione in caso di decesso o in caso di trasferimento dell'assegnatario o di interruzione del rapporto di locazione. In questi casi, infatti, l'alloggio deve essere lasciato libero e restituito ad ATC.


SOVRAFFOLLAMENTO DELL'ALLOGGIO POPOLARE

Anche se la presenza dell'ospite temporaneo è causa di sovraffollamento nell'alloggio popolare, l'assegnatario non può chiedere un alloggio più grande.


SE L'OSPITALITA' TEMPORANEA NON VIENE CONCESSA

Occorre prestare molta attenzione in quanto l’ospitalità abusiva, configurando una cessione parziale dell’alloggio, comporta la rescissione della convenzione di locazione. Quindi se l'assegnatario non presenta ad A.T.C la preventiva richiesta di autorizzazione all'ospitalità temporanea, oppure se l'autorizzazione non viene concessa, ma permane l’occupazione da parte dell’ospite, l'ospitalità è considerata abusiva con tutte le conseguenze appena descritte.


OSPITALITA' E RESIDENZA: SERVE L'AUTORIZZAZIONE DI ATC PRIMA DI ANDARE IN ANAGRAFE E VARIARE LA RESIDENZA

Ospitalità temporanea: in caso di ospitalità è sempre necessario, preventivamente all’acquisizione della residenza anagrafica, presentare specifica richiesta ad A.T.C.; in caso contrario si perde il diritto di abitare in una casa di edilizia sociale. Lo dice il regolamento e lo ha confermato una nota della Regione Piemonte. Chi chiede l’ospitalità temporanea per vivere in una casa popolare deve presentare la richiesta di autorizzazione ad ATC, che valuta l’ammissibilità della richiesta. Ovviamente il richiedente deve avere cura di evitare, con particolare attenzione, ogni qualunque situazione di sovraffollamento poiché la richiesta in tal caso sarebbe poi rigettata.

Solo i cittadini legalmente soggiornanti nel territorio italiano possono accedere a tale procedura. Se la richiesta di ospitalità temporanea è legittima, cioè la motivazione è corretta, non si crea sovraffollamento, vi è il mantenimento dei requisiti di permanenza previsti per legge regionale ed i documenti presentati da assegnatario e ospite sono a posto, ATC potrà concedere l’autorizzazione.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’art. 25 comma 1 della L. R. 3/2010 prevede:
"E’ consentita, previa autorizzazione dell’ente gestore, l’ospitalità presso gli alloggi di edilizia sociale di persone non facenti parte del nucleo richiedente"
L’art. 16 comma 1 del Regolamento delle procedure di assegnazione n. 12/R prevede:
"L’ente gestore, con proprio provvedimento, ha facoltà di concedere, dietro richiesta dell’assegnatario, l’ospitalità temporanea per il periodo di un anno a persone legate all’assegnatario da vincoli di parentela o di convivenza more uxorio, nonché per motivi di salute, di studio, di lavoro o di pena, sempre che l’ingresso dell’ospite non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza"
L’art. 16 comma 5 del Regolamento delle procedure di assegnazione n. 12/R prevede:
"L’ospitalità abusiva, configurando una cessione parziale dell’alloggio, comporta la rescissione della convenzione di locazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a), della L.R. 3/2010"


DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Il modulo per la domanda può essere:

  • spedito con raccomandata ad ATC c.so Dante n. 14- 10134 TORINO;
  • consegnato, solo su appuntamento, allo Sportello Unico presso il Salone del pubblico ATC - C.so Dante n. 14 .

n.b: Questa pratica può essere svolta direttamente on-line attraverso il portale dei servizi digitali di Atc, raggiungibile dalla homepage del sito, alla voce Servizi Online

DOVE REPERIRE IL MODULO

  • Allo Sportello Unico ATC;
  •  scaricandolo dal sito internet ATC alla pagina modulistica

DOCUMENTI NECESSARI

  • Documento d'identità dell'assegnatario;
  • Marca da bollo da € 16,00.
  • Attestazione dell' INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE: ISEE (comprensivo dell'ospite).
  • Attestazione dei redditi lordi di tutti i componenti del nucleo famigliare e dell'ospite. Tutti i dati richiesti possono essere autocertificati (D.P.R n.445 del 28/12/2000).

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