Voltura del contratto di locazione

(art. 13 L.R. Piemonte n. 3/2010)


COS'È LA VOLTURA

La voltura è il cambio di intestazione della convenzione di locazione in caso di:

  • assegnazione della casa coniugale, da parte del Giudice, a persona diversa dall'assegnatario in caso di separazione o scioglimento del matrimonio o dell'unione civile;
  •  cessazione della convivenza more uxorio, a favore del convivente;
  •  trasferimento del precedente assegnatario.


CHI PUÒ RICHIEDERE LA VOLTURA

Hanno la possibilità di richiedere la voltura (nell'ordine indicato):

  1. il coniuge dell'assegnatario;
  2. i figli dell'assegnatario;
  3. la parte dell’unione civile;
  4. il convivente more uxorio;
  5. ascendenti;
  6. discendenti;
  7. collaterali;
  8. affini;
  9.  sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, se autorizzate da ATC e iscritte da almeno un anno nella famiglia anagrafica dell'Assegnatario, con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro con l'Assegnatario stesso.


REQUISITI NECESSARI

E' necessario avere i seguenti requisiti:

  1.  l'assegnatario deve avere la residenza anagrafica nell'alloggio da almeno cinque anni; tre anni per il richiedente la voltura;
  2. sia l'assegnatario, sia il richiedente la voltura non devono essere titolari di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
  3.  non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5, e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima non superiore a: o 40 mq per nucleo richiedente composto da una o due persone; o 60 mq per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone; o 80 mq per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone; o 100 mq per nucleo richiedente composto da sette o più persone;
  4.  non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici;
  5. non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
  6.  non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
  7. la convenzione di locazione sia stata stipulata da almeno cinque anni;
  8.  la convivenza con l'assegnatario (dimostrata ai sensi di legge) che si trasferisce deve durare ininterrottamente da almeno tre anni;
  9.  essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore al doppio del limite di assegnazione stabilito in € 41.611,16;


DOVE REPERIRE IL MODULO

  • allo Sportello Unico ATC;
  •  scaricando il modulo dal sito internet A.T.C. alla pagina modulistica


DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Il modulo per la domanda può essere:

  • spedito ad ATC - C.so Dante n. 14 - 10134 - TORINO;
  • consegnato, su appuntamento, allo Sportello Unico presso il Salone del pubblico ATC di C.so Dante n. 14


DOCUMENTI NECESSARI

  • Documento d'identità in corso di validità del richiedente;
  • Marca da bollo da € 16,00;
  • In caso di separazione o scioglimento del matrimonio occorre esibire la sentenza definitiva di separazione omologata dal Tribunale;
  •  In caso di trasferimento del titolare è necessario l'atto di rinuncia all'assegnazione da parte dell'assegnatario e un suo documento d'identità.. Tutti i documenti richiesti possono essere autocertificati, (D.P.R n.445 del 28/12/2000), tranne la documentazione medica, certificati di invalidità e similari.

Chi ritiene di aver necessità di un aiuto nella compilazione del modulo può richiederlo allo Sportello Unico e allo Sportello URP presso salone pubblico di ATC. Per la definizione della pratica è necessario conoscere i redditi lordi di tutti i componenti del nucleo familiare e i dati ISEE; questi dati sono reperibili nella busta paga oppure nel modello "CUD" oppure nella dichiarazione dei redditi. Il modello ISEE deve essere richiesto ad un CAF.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
per cittadini europei ed extraeuropei 

Nel 2018 sono state approvate alcune modifiche alla Legge Regionale 3/2010 che riguarda l’edilizia sociale. In particolare è stato stabilito che, per ottenere l’assegnazione di un alloggio edilizia sociale e per non perderne i requisiti, i componenti del nucleo famigliare non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, di un alloggio in qualsiasi comune del territorio nazionale e all'estero che sia adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo le definizioni normative esistenti. A seguito della parziale modifica della circolare n.81/2019 della Regione Piemonte, diversamente da quanto stabilito e comunicato in precedenza, anche i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea possono documentare l’assenza di proprietà immobiliari in Italia o all'estero tramite autocertificazione. Pertanto non è più necessaria l’apposita attestazione rilasciata dalle autorità competenti dello Stato estero.

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