COS' È IL SUBENTRO
Il subentro è il cambio di intestazione del contratto di locazione che si effettua quando decede l'assegnatario.
CHI PUÒ SUBENTRARE
Hanno la possibilità di subentrare nella convenzione (nell'ordine indicato):
- il coniuge dell'assegnatario;
- i figli dell'assegnatario;
- la parte dell’unione civile;
- il convivente more uxorio;
- ascendenti;
- discendenti;
- collaterali;
- affini;
- sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità se autorizzate da ATC e iscritte da almeno un anno nella famiglia anagrafica dell'Assegnatario, con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro con l'Assegnatario stesso.
REQUISITI NECESSARI
E' necessario avere i seguenti requisiti:
- la residenza anagrafica nell'alloggio;
- i componenti del nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio situato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare (ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975), salvo che l’alloggio stesso non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, o sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo in caso di separazione consensuale, o alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto;
- non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ISEE non superiore al doppio del limite di assegnazione.
DOVE REPERIRE IL MODULO
- Allo Sportello Unico ATC;
- scaricandolo dal sito internet A.T.C. alla pagina modulistica
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
Il modulo per la domanda può essere:
- spedito ad ATC - C.so Dante n. 14 - 10134 TORINO;
- consegnato, su appuntamento, allo Sportello Unico presso il Salone del pubblico ATC - C.so Dante n. 14.
DOCUMENTI NECESSARI
- Documento d'identità del richiedente;
- Tutti i documenti richiesti possono essere autocertificati, (D.P.R n.445 del 28/12/2000), tranne la documentazione medica, certificati di invalidità e similari; Chi ritiene di aver necessità di un aiuto nella compilazione del modulo può richiederlo allo Sportello Unico e allo Sportello URP. Per la definizione della pratica è necessario conoscere i redditi lordi di tutti i componenti del nucleo familiare e l'indicatore ISEE. Questi dati sono reperibili nella busta paga oppure nel modello "CUD" oppure nella dichiarazione dei redditi; Il modello ISEE deve essere richiesto ad un CAF.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
per cittadini europei ed extraeuropei
Nel 2018 sono state approvate alcune modifiche alla Legge Regionale 3/2010 che riguarda l’edilizia sociale. In particolare è stato stabilito che, per ottenere l’assegnazione di un alloggio edilizia sociale e per non perderne i requisiti, i componenti del nucleo famigliare non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, di un alloggio in qualsiasi comune del territorio nazionale e all'estero che sia adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo le definizioni normative esistenti. A seguito della parziale modifica della circolare n.81/2019 della Regione Piemonte, diversamente da quanto stabilito e comunicato in precedenza, anche i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea possono documentare l’assenza di proprietà immobiliari in Italia o all'estero tramite autocertificazione. Pertanto non è più necessaria l’apposita attestazione rilasciata dalle autorità competenti dello Stato estero.