12/06/2017
Ospitalità: quando chiedere la residenza anagrafica
Gli ospiti temporanei possono richiedere la residenza anagrafica solo successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione da parte di A.T.C..
Quindi prima si chiede l’autorizzazione all’ospitalità ad ATC.
ATC valuta la richiesta: se la richiesta è legittima concede l’autorizzazione all’ospitalità.
Solo alla fine l’interessato può andare all’Anagrafe per chiedere la variazione di residenza, e quindi andare ad abitare nell’alloggio gestito da ATC.
Si invita a prestare grande attenzione onde evitare di incorrere, in mancanza di autorizzazione preventiva, nella procedura di rescissione/risoluzione della convenzione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO (oltre che una recente nota delle Regione Piemonte)
L’art. 25 comma 1 della L. R. 3/2010 prevede:
“E’ consentita, previa autorizzazione dell’ente gestore, l’ospitalità presso gli alloggi di edilizia sociale di persone non facenti parte del nucleo richiedente”
L’art. 16 comma 1 del Regolamento delle procedure di assegnazione n. 12/R prevede:
“L’ente gestore, con proprio provvedimento, ha facoltà di concedere, dietro richiesta dell’assegnatario, l’ospitalità temporanea per il periodo di un anno a persone legate all’assegnatario da vincoli di parentela o di convivenza more uxorio, nonché per motivi di salute, di studio, di lavoro o di pena, sempre che l’ingresso dell’ospite non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza”.
L’art. 16 comma 5 del Regolamento delle procedure di assegnazione n. 12/R prevede:
“L’ospitalità abusiva, configurando una cessione parziale dell’alloggio, comporta la rescissione della convenzione di locazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a), della L.R. 3/2010”.
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