IL SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
(riferimento art. 15 L.R.P. 46/95 e s.m.i.)
COS’ È IL SUBENTRO
Il subentro è il cambio di intestazione del contratto di locazione quando muore l’assegnatario.
CHI PUÒ SUBENTRARE ALL’ASSEGNATARIO
Hanno la possibilità di subentrare nella convenzione (nell’ordine indicato):
• il coniuge dell’assegnatario;
• i figli dell’assegnatario (legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi ed affiliati);
• il convivente more uxorio;
• ascendenti;
• discendenti;
• collaterali;
• affini;
• sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità solo se la convivenza è stata autorizzata da ATC. La stabilità della convivenza si mantiene se l’interruzione è dovuta a comprovati motivi di salute, di lavoro, di studio.
REQUISITI NECESSARI
E’ necessario avere i seguenti requisiti:
1. La cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso se soggiorna legalmente in Italia e se ha un regolare lavoro da almeno tre anni;
2. La residenza anagrafica nell’alloggio;
3. Non essere proprietari, usufruttuari od avere in uso uno o più immobili, in ogni località, che non superi il limite previsto dalla legge (3,5 volte la tariffa della categoria A2 classe 1 del comune in cui è ubicato l’immobile di proprietà);
4. Non avere in precedenza ottenuto assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o non avere avuto, precedentemente, finanziamenti agevolati concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
5. Non avere ceduto ad altri l’alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in locazione semplice;
6. La convivenza con l’assegnatario deve durare ininterrottamente da almeno due anni precedenti il decesso;
7. Il reddito non deve superare i limiti previsti dalla Regione Piemonte:
• € 40.090,40 per i redditi derivanti da lavoro dipendente o da pensione;
• € 24.054,24 per i redditi derivanti da lavoro autonomo.
I limiti di reddito indicati sono sulla base di un nucleo familiare composto da due persone.
DOVE REPERIRE IL MODULO
• Allo Sportello Unico ATC;
• all’ufficio Urp ATC;
• scaricandolo dal sito internet A.T.C. : www.atc.torino.it
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
Il modulo per la domanda può essere:
• spedito ad ATC – C.so Dante n. 14 - 10134 TORINO;
• consegnato allo Sportello Unico presso il Salone del pubblico ATC – C.so Dante n. 14.
DOCUMENTI NECESSARI
Documento d’identità del richiedente.
Tutti i dati richiesti possono essere autocertificati, (D.P.R n.445 del 28/12/2000), per cui non è obbligatorio presentare alcun documento.
Chi ritiene di aver necessità di un aiuto nella compilazione del modulo può richiederlo allo Sportello Unico e allo Sportello Urp.
Per la definizione della pratica è necessario conoscere i redditi lordi di tutti i componenti del nucleo familiare.
Questi dati sono reperibili nella busta paga oppure nel modello “CUD” oppure nella dichiarazione dei redditi.