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Legge regionale 3 2010





   

L'OSPITALITÀ TEMPORANEA

(riferimento art.32 L.R.P. 46/95 e s.m.i.)

COS' È L'OSPITALITA' TEMPORANEA
Quando l'assegnatario vuole ospitare una persona all'interno dell'alloggio deve prima chiedere l'autorizzazione ad ATC.

CHI PUO' CHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'OSPITALITA' TEMPORANEA
La richiesta dell'autorizzazione all'ospitalità temporanea può essere richiesta solo dall'assegnatario.

QUANDO E PER QUALI MOTIVI CHIEDERE L'OSPITALITA' TEMPORANEA
La legge regionale prevede che l'ospitalità temporanea venga autorizzata per i seguenti motivi:

  • studio;
  • lavoro;
  • assistenza;
  • convivenza more uxorio, formalmente dichiarata da entrambi i conviventi;
  • o altri motivi che ATC valuta di volta in volta.

VARIAZIONE DEL CANONE
La presenza nel nucleo familiare di un ospite temporaneo autorizzato comporta la revisione del canone di locazione: se l'ospite ha un reddito, questo viene sommato a quello del nucleo familiare. Il nuovo canone viene quindi calcolato sulla base del reddito totale del nucleo familiare "allargato" non considerando nel numero dei componenti l'ospite temporaneo autorizzato.


L'OSPITE NON ACQUISTA DIRITTI
L'ospite temporaneo non acquista mai il diritto ad avere il cambio dell'intestazione del contratto di locazione: ? in caso di decesso; ? o in caso di trasferimento dell'assegnatario o di interruzione del rapporto di locazione. In questi casi, infatti, l'alloggio deve essere lasciato libero e restituito ad ATC.

SOVRAFFOLLAMENTO DELL'ALLOGGIO POPOLARE
Anche se la presenza dell'ospite temporaneo è causa di sovraffollamento nell'alloggio popolare, l'assegnatario non può chiedere un alloggio più grande.


SE L'OSPITALITA' TEMPORANEA NON VIENE CONCESSA
Se l'assegnatario non chiede ad ATC l'autorizzazione all'ospitalità temporanea, o se l'autorizzazione non viene data, l'ospitalità abusiva è considerata una grave violazione (cessione parziale dell'alloggio) che viene punita con: 1. la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio; 2. il rilascio dell'alloggio popolare da parte di tutti coloro che lo abitano.


L'AMPLIAMENTO STABILE DEL NUCLEO FAMILIARE
E' importante sapere che dopo due anni da quando è stata autorizzata l'ospitalità temporanea ATC può autorizzare, se l'assegnatario lo chiede, l'ampliamento stabile del nucleo familiare. In questo caso l'ospite temporaneo acquista la stessa posizione giuridica degli altri componenti del nucleo familiare (e quindi anche lui può aspirare, nel tempo, ad avere la voltura o il subentro nell'assegnazione). Ovviamente ATC non concede l'ampliamento stabile se l'eventuale ingresso dell'ospite nel nucleo familiare fa perdere uno dei requisiti necessari per mantenere l'assegnazione.


DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
Il modulo per la domanda può essere:

  • spedito ad ATC c.so Dante n. 14- 10134 TORINO;
  • consegnato allo Sportello Unico presso il Salone del pubblico ATC - C.so Dante n. 14 .


DOVE REPERIRE IL MODULO

  • Allo Sportello Unico ATC;
  • allo Sportello Urp ATC;
  • scaricandolo dal sito internet ATC www.atc.torino.it.

DOCUMENTI NECESSARI

  • Documento d'identità dell'assegnatario;
  • Marca da bollo da ¤ 14,62.

Tutti i dati richiesti possono essere autocertificati (D.P.R n.445 del 28/12/2000).

Chi ritiene di aver necessità di un aiuto nella compilazione del modulo può richiederlo allo Sportello Unico e allo Sportello Urp. Per la definizione della pratica è necessario conoscere i redditi lordi di tutti i componenti del nucleo familiare. Questi dati sono reperibili nella busta paga oppure nel modello "CUD" oppure nella dichiarazione dei redditi.


Ultimo aggiornamento: martedì 21 febbraio 2012